RC professionale obbligatoria: chi deve averla e per quanto
Chi, cosa e come funziona?
«Sono obbligato ad averla? E se ce l’ho già, sono coperto anche per un lavoro di qualche anno fa, o per un reclamo che arriva dopo che ho chiuso?» Sono domande frequenti tra i titolari di partita IVA quando si parla di responsabilità civile professionale, cioè l’assicurazione che risponde dei danni causati ai clienti da errori od omissioni nel lavoro. Sulla RC professionale obbligatoria la legge è chiara per chi è iscritto a un albo, meno per gli altri. Ma la sorpresa, di norma, non riguarda l’obbligo: riguarda il tempo. Molte polizze guardano alla data in cui arriva la richiesta di risarcimento, non a quella dell’errore. Qui trovi chi deve assicurarsi, cosa va detto al cliente e come funzionano retroattività e postuma, con ogni termine tecnico spiegato in parole semplici.
RC professionale obbligatoria: chi deve averla?
L’obbligo riguarda i professionisti iscritti a un ordine o a un collegio. Lo stabilisce l’articolo 5 del DPR 137/2012, che impone di stipulare un’idonea assicurazione per i danni causati al cliente nell’esercizio dell’attività; l’obbligo è operativo dal 13 agosto 2013. Il decreto si applica alle professioni regolamentate, quelle esercitabili solo con una formazione specifica e l’iscrizione all’albo. Secondo quanto riportato da un broker, l’obbligo non c’è per chi lavora come dipendente di un datore pubblico o privato. Per le partite IVA senza albo non è stata trovata una fonte che confermi un obbligo analogo: non si può dire che la polizza sia imposta a tutti. Resta però un punto pratico: anche senza obbligo, il rischio di dover risarcire un cliente per un errore esiste comunque.
Cosa devo comunicare al cliente?
Al momento dell’incarico vanno comunicati gli estremi della polizza, il massimale e ogni variazione successiva. Il massimale è la cifra massima che l’assicurazione paga, per sinistro o per anno secondo il contratto: la parte di danno che la supera resta a carico del professionista. Il DPR 137/2012 prevede che non rispettare questo dovere di informazione costituisca un illecito disciplinare, cioè una violazione che l’ordine può sanzionare. C’è poi un dettaglio spesso trascurato: la norma chiede che la copertura comprenda la custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente, come fascicoli originali o somme affidate al professionista. Chi conserva atti o pratiche altrui dovrebbe controllare che questa voce sia davvero presente nel proprio contratto.
Cosa significa claims made?
Claims made significa che la polizza copre le richieste di risarcimento arrivate mentre il contratto è in vigore, a prescindere da quando è stato commesso l’errore. L’espressione inglese vuol dire, in sostanza, «a richiesta fatta». La conseguenza pratica è controintuitiva: se la polizza scade e non viene rinnovata, una richiesta arrivata dopo la scadenza di norma non è coperta, anche se il lavoro contestato era stato svolto quando l’assicurazione era attiva. Per questo un rinnovo senza interruzioni conta più di quanto sembri. Nel contratto vanno lette anche due voci che riducono l’importo pagato: la franchigia, una somma fissa che resta comunque a carico dell’assicurato, e lo scoperto, una percentuale del danno che l’assicurato paga di tasca propria.
Un errore di anni fa è coperto?
Dipende dalla retroattività: se il contratto la prevede, copre anche errori commessi prima della firma, purché la richiesta arrivi durante la polizza. Senza retroattività, sia il fatto sia la richiesta devono collocarsi dopo la stipula, quindi l’errore su un lavoro passato può restare scoperto se la polizza è nuova. Una delle fonti consultate indica che spesso si arriva a dieci anni prima della stipula e che esistono polizze con periodo illimitato, ma la durata varia da contratto a contratto. In alcune polizze, inoltre, sono esclusi i sinistri già noti o le circostanze prevedibili alla firma. Se un cliente ha già contestato un lavoro, va detto prima di sottoscrivere, perché cambiare assicuratore senza verificare la retroattività può lasciare un vuoto sul passato.
Cosa succede se chiudo la partita IVA o cambio polizza?
Alla chiusura serve la postuma, detta anche ultrattività: senza di essa, con la claims made, le richieste arrivate dopo la fine del contratto di norma non sono coperte. La postuma estende la copertura alle richieste presentate dopo la scadenza, se riguardano fatti avvenuti mentre la polizza era in vigore. Non esiste una durata unica. Per i sanitari la legge Gelli-Bianco prevede la copertura delle richieste presentate entro dieci anni dalla cessazione; in un prodotto per attività fiscali e contabili la durata indicata è di cinque anni; altri contratti prevedono periodi diversi. La postuma può essere inclusa, opzionale, limitata o soggetta a condizioni. Chi va in pensione, chiude la partita IVA o cambia assicuratore dovrebbe verificare durata e condizioni prima che il vecchio contratto termini.
Perché far verificare date e clausole prima di averne bisogno?
Perché i vuoti di copertura legati al tempo di solito emergono quando arriva il reclamo, cioè quando è tardi per rimediare. Per capire come è costruito il proprio contratto bisogna leggere il set informativo, l’insieme dei documenti che descrive garanzie, esclusioni e limiti del prodotto, insieme alle condizioni di polizza. Ogni polizza ha regole proprie, quindi non esiste una risposta valida per tutti. La consulenza assicurativa di Assigall può esaminare il contratto in vigore e confrontare attività dichiarate, massimale, retroattività e postuma con il modo reale in cui lavori, segnalando dove le date non coprono il passato o il dopo e quali opzioni valutare. Il passo concreto è semplice: porta la polizza attuale ad Assigall e chiedi una verifica prima del prossimo rinnovo.
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